Art. 5.
(Estensione dell'ampliamento dell'oblazione).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:

      «È ammessa altresì oblazione per le contravvenzioni punite con pena detentiva, anche congiunta a pena pecuniaria. In tale caso, la pena pecuniaria da corrispondere a titolo di oblazione, ragguagliata ai sensi dell'articolo 135, è commisurata al massimo della pena detentiva prevista. Si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni del primo comma».

 

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